Obbligo Diagnosi Energetica: chi riguarda e quand’è la scadenza?

25 Luglio 2019 | Efficienza Energetica

Il Decreto Legislativo del 4 luglio 2014 n°102 ha reso la diagnosi energetica obbligatoria per determinati soggetti. Chi sono? Quando è fissata la scadenza? Cosa occorre fare? A chi rivolgersi? Perché è stato istituito l’obbligo?

Ti hanno parlato dell’obbligo relativo all’esecuzione della diagnosi energetica per definire l’andamento energetico dell’azienda.

Ti hanno detto anche che la scadenza è vicina e che per questo è importante iniziare adesso ad informarsi su cosa prevede la normativa.

Il primo punto da chiarire? Quali sono i soggetti obbligati a svolgere l’audit energetico (o diagnosi energetica).

Se anche tu fai parte di queste, ti occorre conoscere alcuni punti chiave per non incorrere nelle sanzioni amministrative: chi può fornirti la diagnosi energetica, per quando è fissata la scadenza e che tipo di sanzioni sono previste in caso di inadempimento.

In questo articolo puoi trovare le risposte ad ognuno di questi punti e una breve una riflessione sul perché è stato istituito questo obbligo, per comprendere meglio le finalità di tale provvedimento. Buona lettura!

Obbligo diagnosi energetica, chi riguarda?

I soggetti obbligati ad eseguire la diagnosi energetica sono definiti all’interno dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n° 102.

Sono le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia. Cosa si intende nel caso specifico, per grandi imprese?

Quando l’azienda soddisfa una delle seguenti condizioni:

– l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro;

– l’impresa occupa più di 250 persone e presenta un fatturato superiore a 50 milioni di euro;

– l’impresa occupa più di 250 persone e realizza un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.

Tra queste, sono esonerate le imprese che adottano uno dei sistemi di gestione volontaria (come dall’articolo 8, comma 1, secondo periodo) che includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all’allegato 2 al decreto legislativo 102/2014.

Ciò nonostante, resta l’obbligo per l’impresa di comunicare all’ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) l’esito della diagnosi energetica eseguita.

Sono considerate invece, imprese ad alto consumo energetiche ai fini dell’obbligo della diagnosi energetica, quelle aziende che consumano almeno 2.4 GWh di energia (elettrica o di diversa finte) e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non risulti inferiore al 3%.

L’impresa energivora (o a forte consumo di energia) è esonerata dall’obbligo se adotta sistemi di gestione volontaria che includono la diagnosi energetica in conformità con il decreto legislativo 102/2014. Anche in questo caso, persiste l’obbligo di comunicare l’esito dell’audit energetico all’ENEA.

Nel caso in cui un’impresa sia in possesso di più siti produttivi, essa dovrà stabilire un elenco di tutti i siti con relativi consumo annuo. Tale consumo andrà poi calcolato in TEP (Tonnellate Barili di Petrolio) mediante tramite calcolo messo a disposizione dall’ENEA.

L’obbligo riguarda quindi le aziende e non solo.

Sono soggetti all’obbligo di esecuzione della diagnosi energetica gli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato.

Stesso obbligo anche per gli edifici soggetti a progetti di ristrutturazioni di primo livello e anche per quelli di secondo livello nel caso di edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore a 2500 mq.

Inoltre sono soggetti all’obbligo dell’audit energetico gli edifici residenziali come evidenziato nell’’Articolo 5.3:

Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato deve essere redatta una diagnosi energetica dell’edificio che metta a confronto diverse soluzioni progettuali […]

  1. impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
  2. impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
  3. le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
  4. impianto centralizzato di cogenerazione;
  5. stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
  6. per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.

L’obbligo riguarda anche i condomini.

Il Decreto Legislativo 102/2014 introduce infatti l’obbligo della contabilizzazione di calore, secondo la norma tecnica UNI 10200 per la ripartizione delle spese e il calcolo dei millesimi di riscaldamento secondo il fabbisogno energetico di ciascuna unità immobiliare.

Obbligo della diagnosi energetica, scadenza e sanzioni

Le imprese soggette all’obbligo della diagnosi energetica devono eseguire la suddetta entro il 5 dicembre con cadenza ogni 4 anni dalla prima.

La comunicazione all’ENEA deve essere poi trasmessa, assieme alla documentazione necessaria, entro e non oltre il 22 dicembre dell’obbligo.

Nel caso in cui queste scadenze non siano rispettate, saranno applicate delle sanzioni amministrative, così come disposto dall’articolo 16, comma 1 del Decreto Legislativo 102/2014.

L’importo della sanzione per chi non rispetta l’obbligo, varia dai 4.000 ai 40.000 euro, mentre per chi da redatto l’audit energetico non in conformità con quanto prescritto dalla norma, andrà incontro ad una sanzione che oscilla tra i 2.000 e i 20.000 euro.

Chi redige la diagnosi energetica?

La diagnosi energetica deve essere necessariamente redatta da società di servizi energetici, che possono essere:

  • ESCo, certificate secondo UNI CEI 11352;
  • EGE certificati in conformità alla UNI CEI 11339.

Le Energy Service Company (ESCo) sono società apportano servizi di efficienza energetica assumendosi i rischi e gli oneri di investimento. Il risparmio economico generato attraverso l’efficientamento viene poi condiviso tra cliente e ESCo.

L’UNI CEI 11352 certificata i criteri minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che la ESCo possiede e con le quali opera.

L’esperto in gestione dell’energia (EGE) invece, è il “soggetto che ha le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per gestire l’uso dell’energia in modo efficiente”, certificato secondo la norma UNI CEI 11339:2009.

Diagnosi energetica, perché è stato istituito l’obbligo?

L’obbligo della diagnosi energetica, è visto da molti come l’ennesimo onere che grava sulle imprese… ma è solo questo?

Le finalità di tale provvedimento è quella di fornire un’adeguata conoscenza dell’andamento dei consumi energetici di un edificio o di un gruppo di edifici, e ancor di più, di impianti industriali.

Da un’analisi approfondita di questo tipo, è possibile individuare gli sprechi energetici e quantificare così le opportunità di efficienza energetica, quindi di risparmio.

Esaminare lo stato di salute dei propri strumenti energivori permette di trovare la cura a mali che molto spesso non sappiamo nemmeno di avere, ma che silenziosamente penalizzano le nostre prestazioni e i nostri consumi.

“l’Inizio della salvezza è la conoscenza della colpa.” Lucio Anneo Seneca.

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